Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In via sperimentale e per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile, con età pari o superiore ad anni quaranta alla predetta data, comunque in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e nel limite del cinque per cento dell'organico complessivo di questa, può partecipare a procedure di mobilità verso l'amministrazione presso cui presta servizio entro il limite del numero dei posti vacanti risultanti nella dotazione organica».