Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.