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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.20. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
4.20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione dei personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruoto ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ident. 4.36.4.67.