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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, prevedendo l'obbligo di stipulare una percentuale non inferiore al 20 per cento di contratti di telelavoro all'anno.
  2. Le Regioni, gli Enti e Aziende del Sistema sanitario nazionale e gli enti locali, in sede di Conferenza Stato-Regioni, definiscono le modalità relative ai tempi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
   a) elenco codificato delle attività idonee allo svolgimento in forma di telelavoro, determinando altresì una percentuale obbligatoria di lavoratori che prestano telelavoro;
   b) applicazione di una sanzione amministrativa, qualora venga disattesa la percentuale obbligatoria di cui al comma 1.