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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.71. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
3.71.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
  5-ter. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  5-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

ident. 3.39.3.14.3.17.