Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.