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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.56. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
3.56.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni ad un massimo di 4 anni in relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della PA entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.