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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.28. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
3.28.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, in sede di prima attuazione del presente articolo, le amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono al reclutamento del personale dirigenziale di seconda fascia, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché in possesso di comprovate competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle funzioni. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti di seconda fascia avviene previa procedura selettiva e valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, sulla base delle misure indicate per ciascuna annualità dal comma primo del presente articolo e nell'ambito del programma annuale di revisione delle consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva del personale.
  È abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e le disposizioni di cui al comma quarto dell'articolo 4 devono intendersi riferite alle graduatorie in essere negli ultimi cinque anni.