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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento delle dotazioni organiche delle forze di polizia).

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

  2. Per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia della Polizia di Stato, anche in vista di EXPO 2015 ed ulteriori esigenze per la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, la dotazione organica della qualifica di agente del predetto Corpo è incrementata di 650 unità.
  3. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al precedente comma 3 è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con i fondi destinati al camparto sicurezza per il biennio 2014-2015 ai sensi della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1 commi 464 e 468. In caso di comprovate necessità, sarà possibile attingere ai fondi previsti per l'anno 2015 già a partire dall'ultimo semestre dell'anno 2014.