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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.33. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.33.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di consentire al sistema camerale di adottare modelli organizzativi compatibili con il nuovo quadro economico a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e 50 per cento per l'anno 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della medesima legge che devono integralmente coprire i costi sostenuti.