Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese dei cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.