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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.21. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti.