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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.05. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
27.05.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di pubblico spettacolo).

  1. Il Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, sentito il parere della Conferenza Unificata e in coordinamento con gli uffici SIAE, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per orientare l'iniziativa dei Comuni a semplificare e rendere efficienti le procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo;
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono indette nel rispetto di precisi criteri:
   a) valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già attuate da comuni virtuosi e attivazione di sperimentazioni volte a semplificare i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;
   b) adeguamento e armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;
   c) previsione di specifica modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, privilegiando la procedura telematica, anche attraverso il potenziamento del portale on line «impresainungiorno.gov.it» e l'utilizzo della posta elettronica certificata;
   d) valorizzazione dello strumento dell'autocertificazione, in particolare per gli eventi di piccola-media dimensione;
   e) istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo (Venue) contenente le ipotesi di allestimento pre-autorizzate dalle commissioni di vigilanza da poter adottare integralmente senza dover ripresentare ogni volta l'intera documentazione;
   f) istituzione di un'anagrafe degli organizzatori di spettacoli dal vivo contenente tutta la documentazione inerente gli stessi;
   g) redazione, di concerto con SIAE, di un tariffario ragionato e semplificato che preveda agevolazioni per spettacoli di base.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione un Fondo denominato «Fondo per la Semplificazione in materia di Spettacolo».