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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.011. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
27.011.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia di medicina fiscale).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati sono svolte, in via esclusiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013. n. 125.
  3. Il comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale svolge in via esclusiva le attività di cui al comma 2» nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS».
  5. Il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali è destinata all'Inps».
  6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, sono definite; la tipologia del rapporto contrattuale dei medici addetti agli accertamenti medico legali, con esclusione di chi si trova già in quiescenza, l'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia di malattia, i requisiti ed i criteri per la definizione di graduatorie provinciali per reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al comma 2 del presente articolo. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
  7. Il Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e l'Inps definisce con proprio atto il riparto, per ogni pubblica amministrazione, delle risorse finanziarie da destinare alle visite fiscali. Ogni pubblica amministrazione è tenuta al pagamento, con fondi propri, delle visite fiscali richieste che non siano ricomprese nei fondi assegnati.