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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
27.010.

  Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici).

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Al fine di procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla commercializzazione, le aziende titolari possono presentare, per ciascun medicinale, una domanda secondo specifiche modalità semplificate, che prevedono la presentazione di dichiarazioni autocertificative del legale rappresentante dell'azienda richiedente concernenti la parte di qualità, la parte di sicurezza e la parte relativa all'uso omeopatico e che verranno stabilite con decreto dei Ministro della Salute da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sentito il parere del Tavolo di Lavoro Tecnico presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (determinazione del 3 luglio 2007) attualizzato nei suoi componenti.

  2. All'articolo 158, comma 12. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, per il rinnovo dei medicinali omeopatici presenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995, la tariffa è pari ad euro ottocento per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro milleduecento per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica.
  3. All'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».