Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 20 comma 1 del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 2009 n. 102, dopo le parole: «proprie risorse umane», aggiungere le seguenti: «ivi compresi i medici, ancorché non in possesso dei titolo di specializzazione, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
9-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.