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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
25.1.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che a termini del previgente articolo 2, comma 1 della legge abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

  9-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.

  9-quater. All'articolo 4, comma 2, penultimo rigo, è inserito il seguente periodo: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».
  9-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater è autorizzata aggiuntivamente per l'anno corrente la spesa di euro 1.000.000,00, a valere direttamente sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
  9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater valgono a stabilire in via definitiva criteri interpretativi e di applicazione più aderenti alle finalità di favore della legge 3 agosto 2004, n. 206, nei riguardi degli invalidi vittime del terrorismo e dei loro famigliari.
  9-septies. Le nuove norme entrano in vigore dalla stessa data di pubblicazione del provvedimento in discussione, e dispiegano i loro effetti con riferimento a tutte le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004.