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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.28. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.28.

  Al comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis). Entro gli stessi 180 gg. previsti dal comma 2, con Decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, sono definite le figure professionali che possono rappresentare i cittadini e le imprese su tutto il territorio nazionale attraverso procura in via telematica nella presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
  A tal fine è istituita la figura del Procuratore Telematico che, senza oneri per lo Stato e le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, opera su licenza accordata dall'Amministrazione Statale in base al disposto degli articoli 115 del regio decreto 18 giugno 1931 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva 2006/123/CE paragrafo 1 lettere a) e b) per lo svolgimento delle attività di servizi, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, fatta salva l'osservanza dell'articolo 2, comma 6 della legge n. 4 del 2013.
  Il Procuratore Telematico costituisce un front office qualificato della Pubblica Amministrazione nella fase istruttoria, nonché un back office nella fase di verifica e conclusiva dell'iter amministrativo delle pratiche richiamate dal presente articolo.
  Il Procuratore Telematico può essere riconosciuto, nella fase di sperimentazione e di graduale applicazione dell'aggiornamento del Processo Amministrativo Telematico, come previsto dall'articolo 38 della presente legge, quale uno dei soggetti ai quali è affidata l'attività di semplificazione e innovazione per l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 articolo 13 allegato 2.