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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.09. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.09.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di autenticazione di atti societari).

  1. Le autenticazioni di firma e di copia previste dal codice civile per gli atti societari sono effettuate dal conservatore o dal personale assegnato all'ufficio del registro delle imprese, sia all'atto del deposito della documentazione che all'atto della formazione della stessa, se coloro che sono tenuti a depositare tali atti non vi hanno provveduto con altra modalità prevista dalle norme.
  2. Ai fini di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni relative alla registrazione sul registro delle imprese, con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 possono essere predisposti moduli tipizzati per gli atti costitutivi, i trasferimenti di quote o azioni, le modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di aumento di capitale, la nomina, revoca e i poteri degli amministratori e ogni altro atto per il quale è richiesta la registrazione nel registro delle imprese. Lo stesso regolamento può eventualmente stabilire per quali atti l'utilizzo del modulo tipizzato sia obbligatorio.
  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 viene disciplinata anche la possibilità di sottoscrizione e autenticazione secondo tecniche informatiche degli atti.»