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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.08. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.08.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali).
  1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»