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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.06.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni).

  1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dai ricevimento della richiesta. Le richieste di modifica dell'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta sono formulate in modo puntuale e sono valutate dall'amministrazione proponente nei trenta giorni successivi. Decorsi i predetti termini senza che sia stato comunicato il parere richiesto, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.
  2. Nei rapporti tra amministrazioni nazionali, decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere richiesto, il concerto o il nulla osta si intende acquisito, salvo deroga accordata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra amministrazioni nazionali.».