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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.05. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.05.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione delle procedure di adozione degli atti di normazione secondaria del Governo).

  1. Tutti i provvedimenti, a contenuto normativo o non normativo, previsti per la prima attuazione di leggi, decreti-legge o decreti legislativi, devono essere predisposti ed emanati nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative che li hanno previsti. Ove nessun diverso termine sia espressamente stabilito dalla legge, i provvedimenti previsti per la prima attuazione di disposizioni legislative devono essere emanati entro tre mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni legislative stesse. Per le leggi promulgate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il termine predetto decorre dalla data di promulgazione della legge.
  2. Tutti i provvedimenti, a contenuto normativo o non normativo, previsti per la prima attuazione di leggi, decreti-legge o decreti legislativi, devono, a cura della amministrazione procedente, essere comunicati alla Presidenza del Consiglio-DAGL e all'Ufficio per il programma di Governo, almeno 5 giorni prima della loro emanazione, al fine dell'eventuale esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio stabiliti dall'articolo 2, comma 3, lettera g), e dall'articolo 5, comma 2, lettera c della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Per i provvedimenti normativi il termine di cui al comma 1 può essere prorogato solo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di norma per non più di trenta giorni.
  4. Gli schemi di provvedimenti normativi previsti per l'attuazione delle leggi, che prevedono il concerto o il parere di amministrazioni diverse da quella proponente, devono essere trasmessi dalle amministrazioni proponenti alle amministrazioni concertanti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri almeno trenta giorni prima della scadenza prevista dalla legge o, in mancanza, del termine di cui al comma 1.
  5. Ove l'amministrazione proponente non sia in grado di rispettare il termine di cui al comma 3, ne dà notizia almeno 15 giorni prima della scadenza di tale termine, alla Presidenza del Consiglio-DAGL, fornendo al medesimo DAGL tutti gli elementi istruttori predisposti.
  6. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3 e nei casi previsti dal comma 4, la competenza a predisporre lo schema di provvedimento normativo di attuazione è della Presidenza del Consiglio-DAGL.
  7. Ricevuto lo schema di provvedimento normativo di attuazione, le amministrazioni concertanti sono tenute a dare o negare il concerto entro il termine perentorio di trenta giorni. In mancanza di diniego, il concerto si intende dato in senso positivo e il parere si intende favorevole.
  8. In caso di concerto o parere negativo, l'amministrazione concertante è tenuta, a pena di nullità, a motivare le ragioni del diniego e a indicare precisamente le modifiche da essa proposte allo schema di provvedimento. In tal caso l'amministrazione proponente deve, entro i successivi dieci giorni, accogliere le modifiche proposte o rimettere la decisione al Presidente del Consiglio dei Ministri.