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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.03.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali).

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Silenzio-assenso tra amministrazioni statali).

  1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di diverse amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie, il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare la proroga di quindici giorni del predetto termine.
  2. Le richieste di modifica dell'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta sono formulate in modo puntuale e sono recepite nel testo dall'amministrazione proponente nei trenta giorni successivi. Il Presidente del Consiglio decide sulle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni.
  3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere richiesto, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.».