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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.021. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.021.

  Dopo articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva).

  All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo».
  L'emendamento modifica la legge n. 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo) cercando di accelerare i tempi del procedimento: il responsabile di ciascun procedimento amministrativo deve formulare le richieste di pareri agli organi consultivi entro dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.