Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di disposizioni sanzionatorie).
1. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-octies in caso di silenzio assenso o di scia».