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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.017. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.017.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

  1. I contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a cinquemila euro possono essere rogati dal segretario del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il segretario comunale può provvedere anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti per i suddetti fondi.