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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.016. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.016.

  Dopo l'articolo 24 inserire i seguenti:

Art. 24-bis.
(Regole tecniche per l'attuazione della Agenda digitale).

  1. Le regole tecniche previste dall'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del febbraio 2012, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti recanti regole tecniche di attuazione del Codice della amministrazione digitale sono dettati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in fondo è aggiunto il periodo: «Le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nei termini sopra indicati il parere si intende integralmente positivo».

Art. 24-ter.
(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19 comma 5 lettera b).
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle basi dati in loro gestione, specificandone funzioni, dimensione dei dati conservati e loro caratteristiche, costi di gestione, numero e tipologia di utenti.
  3. I soggetti di cui al comma precedente, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano di razionalizzazione delle banche dati che preveda la riduzione almeno a un quinto del numero delle basi dati.

Art. 24-quater.
(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni).

  1. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione, mediante il sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni applicando le regole per l'interoperabilità dei sistemi informativi stabilite dal medesimo decreto legislativo.