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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.015. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.015.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente;

Art. 14.

  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapida ed efficiente l'istruttoria, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
  2. La conferenza di servizi è tempestivamente indetta quando l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente deve acquisire Intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche aventi poteri decisori sull'oggetto del procedimento, nonché per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi.
  3. L'amministrazione procedente e avente interesse prevalente è quella titolare di una competenza funzionale per l'oggetto del procedimento prevista in modo specifico dalla legge o, in mancanza, l'amministrazione comunque competente che rappresenta la più estesa dimensione territoriale dell'interesse pubblico oggetto del procedimento e degli effetti del provvedimento.
  4. Su motivata richiesta dell'interessato riguardante progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la conferenza di servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori.
  5. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. L'amministrazione procedente ha facoltà di invitare anche le amministrazioni non aventi competenze decisorie sull'oggetto del procedimento ed eventuali privati aventi diretto interesse.
  6. Nella prima riunione l'amministrazione procedente, sentite le altre amministrazioni presenti, fissa il termine per l'adozione della determinazione conclusiva del procedimento. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo casi eccezionali da motivare esplicitamente.
  7. Nella conferenza istruttoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge.
  8. Nella conferenza di servizi decisoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge quando non è stato manifestato nessun dissenso espresso da parte delle amministrazioni aventi potere decisorio sull'oggetto del procedimento e sempre che esse siano state regolarmente invitate alla conferenza. Quando sono stati manifestati uno o più dissensi, l'amministrazione procedente ricerca l'intesa con l'amministrazione o le amministrazioni dissenzienti per giungere a una determinazione condivisa, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. All'esito del confronto, l'amministrazione procedente assume la determinazione conclusiva del procedimento.
  9. Quando il dissenso proviene da un Comune o Città Metropolitana o Provincia, la Regione o la Provincia autonoma rimettono la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando il dissenso proviene da una Regione o Provincia autonoma, l'amministrazione procedente rimette la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero ritenuto competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.
  10. Quando lo Stato è l'amministrazione procedente o è comunque compreso tra le amministrazioni aventi potere decisorio e quando sono stati manifestati uno o più dissensi in conferenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.