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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.014. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.014.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) Al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole: «assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti parole: «nel termine ragionevole e perentorio di 180 giorni dalla segnalazione di cui al comma 1.».
   2) Al comma 3 dell'articolo 20, dopo le parole: «assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti parole: «nel termine ragionevole e perentorio di 180 giorni dalla segnalazione di cui al comma 1.».