stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.011. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
24.011.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata).

  1. Il secondo capoverso dell'articolo 2463 c.c. è sostituito dai seguenti: «L'atto costitutivo deve essere depositato con la firma autenticata dei soci dallo stesso risultanti, oppure in copia autenticata se stipulato per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:»
  2. L'Articolo 2463-bis è abrogato.
  3. All'articolo 2470 c.c., secondo capoverso, le parole: «a cura del notaio autenticante» sono sostituite dalle seguenti: «a cura di almeno una delle parti acquirenti o nel caso di autentica notarile a cura del notaio autenticante».
  4. All'articolo 2480 c.c. le parole: «II verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale con le modifiche adottate dall'assemblea, controfirmato dal presidente della stessa, viene depositato dal legale rappresentante entro 30 giorni dalla deliberazione assembleare. Il conservatore, qualora ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione entro 15 giorni agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.».
  5. All'articolo 2481 c.c. le parole: «la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436,» sono sostituite dalle seguenti: «la decisione degli amministratori risultante da verbale trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori, deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2480.»