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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.31. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
23.31.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) In attuazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014 il personale in servizio all'interno dei Corpi di Polizia Provinciale, ivi compreso il personale amministrativo assegnato agli stessi e il personale dei Corpi provinciali, comunque denominati, cui sono attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza, transita nei ruoli organici del Corpo Forestale dello Stato. Ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e controllo e ai comandanti e responsabili di servizio di cui alla legge n. 65 del 1986 e la relativa anzianità di servizio, il personale viene ricollocato nei ruoli ordinari del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato secondo la prevista corrispondenza ai sensi del DPCM n. 446 del 14 dicembre 2000. Il personale impiegato presso i corpi o servizi di polizia provinciale, o in strutture di vigilanza ambientale con analoghi compiti e differente denominazione, ha facoltà, di transitare a seguito della presentazione di domanda in altri servizi o corpi di polizia locale della Regione, delle Città metropolitane, dei Comune capoluogo, di Comuni, unioni di comuni o altri enti locali comunque denominati, che dispongono di servizi di polizia locale.
  Al fine di garantire la continuità operativa in relazione alla specifica conoscenza del territorio, al termine del periodo di addestramento, il personale, salvo esplicita richiesta, viene riassegnato nell'ambito del territorio e nella sede di servizio di provenienza.
  Allo scopo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate i requisiti per il passaggio di cui alla presente legge devono essere stati riconosciuti entro il 31 dicembre 2013, quindi gli ufficiali o gli agenti devono risultare incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2013.
  Le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel rispetto delle rispettive competenze, adeguano i loro ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, con l'obiettivo di razionalizzare le forze di polizia ambientale.
  Le risorse necessarie sono reperite tramite il fondo di cui all'articolo 4 comma 2.3.