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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.29. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
23.29.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) dopo il comma 61 è inserito il seguente comma:
    «61-bis. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dopo le parole: «legge 25 maggio 1970, n. 352 si aggiunge quanto segue» e per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
   i) dopo il comma 118 è inserito il seguente comma:
    118-bis. L'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).

  1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Tale contributo, a decorrere dalle annualità erogate dal 2015, è comunque commisurato sino ad un massimo di 5.000 abitanti per ciascun comune.
  1-bis. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
  4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»