Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) il comma 77, è sostituito dal seguente: «L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni».