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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.09. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
23.09.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di province).

  1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti a! 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.

ident. 23.018.23.014.23.05.