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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.71. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.71.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 1o luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.