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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.03.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni «lineari» di spesa del 10 per cento.
  2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.