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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.19. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
2.19.

  Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
   a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
   b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
   c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, previene il rischio di elusione del futuro giudicato, dichiarando inefficaci gli atti emessi in violazione della pronuncia oggetto di ottemperanza e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
   d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta, individuando in via prioritaria il responsabile del procedimento amministrativo oggetto del giudizio ed ammonendolo sulle conseguenze dell'inadempimento di un ordine legittimo dell'autorità giurisdizionale. Nessun dipendente dell'amministrazione della giustizia amministrativa, diverso dall'ufficiale giudiziario, può essere investito di tale funzione, che non comporta corresponsione di indennità, compensi o emolumenti di qualsiasi genere;
   e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.».