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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.16. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
2.16.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. I magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere in alcun caso collocati fuori ruolo al fine di ricoprire, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato e in relazione alla struttura organizzativa di ciascun Ministero, incarichi o ruoli di diretta collaborazione dei Ministri.
  4-ter. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i magistrati possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrano specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.