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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e i servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 aggiungere il seguente periodo: «le disposizioni del presente comma non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi, forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;
   c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.