stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.87. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
18.87.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. 1. Per «tribunali regionali» si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per «Tribunale superiore» si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono, abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nei capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.
  4. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la Pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.
  5. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.
  3-ter. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295 e successive modificazioni è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.
  2. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore è assegnato alla Corte suprema di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
  3. L'organico del personale amministrativo già attribuito ai Tribunali regionali è assegnato alle territorialmente corrispondenti Corti d'Appello. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
  3-quater.1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla suddetta data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis, è effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.
  2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati dall'articolo.
  3. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile avanti al Consiglio di Stato. Gli atti processuali compiuti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
  4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale nelle materie comprese nell'articolo 3. comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado nelle materie di cui al comma 3-quater, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 3-quater, comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
  5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
  6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile è competente, nelle materie di cui al precedente comma 3-quater, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al successivo comma 2, il tribunale amministrativo regionale.