Sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso i quali, durante l'anno 2013: a) alla sezione o alle sezioni della sede principale non sono pervenuti un numero di ricorsi superiore al numero medio di ricorsi pervenuti in ciascuna sede principale o di sezione staccata; b) il numero di ricorsi pervenuti nella sezione distaccata è pari almeno ad un terzo dei ricorsi pervenuti nella sezione principale;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.