Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Rientrano nel sistema informatico di cui al comma 1 i dati relativi alle società di natura giuridica privatistica, comprese le società controllate e collegate, nonché agli enti, consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul territorio nazionale che a quelli operanti all'estero attraverso uffici di rappresentanza. I dati sono inseriti dalle amministrazioni competenti.