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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
17.10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, raccoglie – e inserisce in una banca dati unitaria a livello nazionale appositamente istituita e pubblicata sul sito web del Dipartimento medesimo – i dati:
   a) di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato;
   b) di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) inerenti alla gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati dalle pubbliche amministrazioni.

  2. La banca dati è consultabile e modificabile da tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
  3. Il mancato rispetto del termine previsto nel comma 1, determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.