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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.23. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
16.23.

  All'articolo 16, primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «i consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri. Ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previste dal decreto legislativo 39/2013 e ferme le disposizioni vigenti in materia di omnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante in caso di partecipazione indiretta hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Si applicano il secondo e il terzo periodo dei comma 4.».