Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle società partecipate dagli Enti locali, comprese quelle a capitale interamente pubblico affidatarie in house di servizi pubblici locali e di servizi strumentali, si applicano le procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, qualora ricorrano le condizioni ed i presupposti in esso previsti.