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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 3 comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: «enti pubblici creditizi» è aggiunto: «e dell'Istituto nazionale di statistica».
  2. All'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre n. 322 le parole: «, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti» sono sostituite con: «ai sensi del comma 6.
  3. All'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 è aggiunto il comma:
  6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione è effettuata dal Parlamento in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, nei primi tre scrutini, e dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio in poi. Il nominativo è individuato all'interno di una rosa di minimo 5 e di massimo 7 candidati, proposti dal Ministro competente, a seguito di una manifestazione pubblica di interesse, di cui sono resi pubblici gli esiti. Per la scelta della rosa di candidati il Ministro competente si avvale di una Commissione di esperti indipendenti di comprovata esperienza in numero non inferiore a 3.