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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
15.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).

  1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».
  2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 51,8 milioni di euro per l'anno 2016.
  3. A decorrere dal 1° settembre 2014 e per tutto il 2015 sono introdotte le aliquote di accisa relative alle bevande gassate e zuccherate. Tali aliquote sono determinate nella misura di euro 5 per ettolitro.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con una quota delle entrate derivanti dal comma 3 e per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.