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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.
(Razionalizzazione delle società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica).

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
   a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;
   d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
   e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

  2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.
  3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui al commi 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente, legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.
  5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.
  7. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:
   a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al calore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
   b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

  8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.
  10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.
  11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci, (ex comma 555).
  12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.
  13. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: ”5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».
  14. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo, il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:
  «19-bis. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.
  19-ter. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi,».

  14. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano, una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.
  15. Sono oppressi:
   a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2003, n. 133;
   b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera a) del comma 559.

  16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».