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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
14.2.

  Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere alla chiamata diretta di ricercatori a tempo indeterminato. Può partecipare alla selezione il personale in possesso dei seguenti requisiti:
   a) abbia conseguito un dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero;
   b) abbia conseguito 3 anni di insegnamento universitario, anche non continuativi, per uno o più corsi di laurea ai sensi della normativa in vigore;
   c) abbia pubblicazioni, anche di rilevanza internazionale;
   d) abbia svolto attività di ricerca in qualità di «assegnista» per almeno 36 mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  Le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma saranno indicate con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.