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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.12. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
14.12.

  Al comma 3, sopprimere le parole: è sospesa per l'anno 2014 e sostituire le parole da: l'indizione delle procedure sino alla fine del comma con le seguenti: le procedure relative all'anno 2014 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
  1. nell'articolo 15, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
  2. nell'articolo 16:
   a)a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
   b) nella lettera a) del comma 3 la parola «analitica» è soppressa, le parole «area disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «settore concorsuale» e sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «sentiti il CUN e l'ANVUR»;
   c) nella lettera c) del comma 3 sostituire le parole «con apposito decreto ministeriale» con le seguenti: «con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio»;
   d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
    «d) la possibilità per i candidati di presentare domanda di partecipazione alle procedure di abilitazione per via telematica e senza scadenze prefissate, a decorrere dalla data di nomina della commissione giudicatrice;»;
   e) nella lettera e) del comma 3 inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «la garanzia per ciascun candidato di poter conoscere, prima della formulazione del giudizio valutativo da parte della commissione giudicatrice, i valori degli indicatori numerici personali utilizzati dalla commissione per la verifica dei criteri e parametri di cui alla lettera a);»;
   f) nella lettera f) del comma 3 sostituire la parola «quattro» con la seguente: «cinque» e sopprimere le parole da «e sorteggio di un commissario» sino alla fine del periodo;
   f)a) nella lettera g) del comma 3 le parole da «la corresponsione» sino alla fine della lettera sono soppresse;
   g) nella lettera i) del comma 3, sostituire la parola «trenta» con la parola «dieci» e, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione ed è vincolante per la commissione, salvo motivata delibera»;
   h) nella lettera m) del comma 3 sostituire le parole da «a partecipare» sino alla fine della lettera con le seguenti: «a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda»;
   i) dopo la lettera m) del comma 3 inserire la seguente:
    «m-bis) la possibilità per i candidati di presentare, al momento della domanda e per una sola volta, motivata istanza di ricusazione nei confronti di uno o più membri della commissione giudicatrice; in caso di accoglimento la domanda è valutata da una commissione in cui i membri ricusati sono sostituiti da membri supplenti, sorteggiati con le medesime modalità di cui alle lettere f) e h);».

  3-ter. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 1 sono rinnovate entro il 31 dicembre 2014 secondo le norme di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nelle tornate relative al 2012 o al 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo gennaio 2015.
  3-quater. Nell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da «previo parere di una commissione» a «vincita del programma» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere positivo della commissione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.
  3-quinquies. L'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è abrogato.